BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


Con l'art 18 del DL 91/2014 è stato introdotto il c.d. BONUS INVESTIMENTI ovvero una agevolazione sotto forma di credito d'imposta per le imprese che investono in beni strumentali nuovi. 

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa alle seguenti condizioni:
 - l'investimento deve riguardare solo i beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007
 - l'investimento va effettuato dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015
 - il credito d'imposta non spetta per investimenti di importo unitario inferiore ai 10.000 euro.

Alle imprese spetterà dunque un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali effettuati nei cinque periodi imposta precedenti (con possibilità di escludere dal calcolo l'anno in cui l'investimento è stato maggiore).

Il credito ottenuto va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e avrà una decorrenza differita ovvero sarà utilizzabile dal primo gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

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